Le novità in tema di Fatturazione elettronica ed operazioni con l’estero.

E-fatture e operazioni attive con l'estero: ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2022.

Dal 01 gennaio 2022 i dati delle operazioni effettuate con soggetti esteri (acquisti e vendite) andranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica (trasmissione del singolo file XML tramite SdI). Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (blocco DTR o DTE dell’esterometro), ad una trasmissione dei singoli file XML (fatture di acquisto e fatture di vendita estere).

Passiamo quindi ad affrontare diversi temi in questo senso:

  • E-fatture e operazioni con l’estero

  • Esterometro dal 2022

E-fatture e operazioni con l’estero

Fino al 31 Dicembre 2021 si può scegliere, facoltativamente, se:

  • presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro;
  • avvalersi della fatturazione elettronica estera e trasmettere i file XML allo SdI.

Pertanto, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01 Gennaio 2022 con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i dati andranno trasmessi obbligatoriamente, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento a tali operazioni:

  • la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (operazioni attive), ossia 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

 In data 28 Ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 293384/2021, che modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 (e successive modificazioni), volto ad adeguare le regole tecniche di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore.

È stato infine pubblicato l’allegato A delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.7 – in vigore dal 01.01.2022.

Esterometro dal 2022

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01 Gennaio 2022, i relativi dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (SdI), secondo il formato della fatturazione elettronica “ordinaria”.

 L’Articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015 cita:

… Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 Dalla lettura della norma sopra riportata emergono, tuttavia, alcune perplessità. Tra le più rilevanti segnaliamo che:

  • la disposizione ricomprende nell’adempimento le fatture emesse e “i documenti che ne certificano i corrispettivi. La norma sembrerebbe ricomprendere anche le operazioni di vendita non soggette a fatturazione, precedentemente escluse dall’esterometro a cadenza trimestrale. A nostro avviso, se l’interpretazione letterale della norma venisse confermata, ciò si tradurrebbe in un inutile aggravio per il contribuente, vista anche l’esistenza di altre forme di trasmissione telematica delle operazioni non documentate da fattura (es. corrispettivi telematici, sistema IOSS, OSS);
  • sul lato passivo, né il provvedimento né la norma pongono delle esclusioni per gli acquisti dall’estero non rilevanti in Italia (es. operazioni fuori campo ex artt. 7-bis, 7-quater, eccetera del D.P.R. 633/1972) che possono, a scelta del contribuente, anche non transitare dai registri IVA. In precedenza, nell’esterometro a cadenza trimestrale, andavano infatti comunicate esclusivamente le operazioni soggette a registrazione sul registro degli acquisti.

Su tali questioni, quindi, restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali.

 Il “nuovo” esterometro consiste, di fatto, nell’obbligo di trasmettere una fattura elettronica allo SdI – non invece nei confronti della controparte estera – anche per le singole operazioni (vendite e acquisti) effettuate con l’estero.

Tale conclusione non deve infatti essere letta come l’introduzione normativa dell’obbligo di fatturazione elettronica con soggetti esteri: questo perché, ad oggi, l’Italia è stata autorizzata ad introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica solo tra soggetti stabiliti in Italia.

La controparte estera (fornitore o cliente) è infatti esclusa dal sistema della fatturazione elettronica.

L’ipotesi di una fatturazione elettronica europea è ancora in fase embrionale: se ne discute a livello comunitario ma, al momento, la strada della e-fattura estera è decisamente in salita.

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